IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone
con disabilita' ed il relativo Protocollo opzionale,  firmata  a  New
York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi  della  legge  3  marzo
2009, n. 18; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo
in materia di disabilita'», e in particolare l'articolo 2,  comma  2,
lettera e); 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il  diritto
al lavoro dei disabili»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 9 gennaio 2004,  n.  4,  recante  «Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 20  dicembre  2009,  n.  198,  recante
«Attuazione dell'articolo 4 della legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in
materia di ricorso  per  l'efficienza  delle  amministrazioni  e  dei
concessionari di servizi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Vista la legge 24 febbraio 2023, n.  14,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
recante disposizioni  urgenti  in  materia  di  termini  legislativi.
Proroga di termini per l'esercizio  di  deleghe  legislative»,  e  in
particolare l'articolo 1, comma 5; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14  giugno  1989,
n.  236,  recante  «Prescrizioni  tecniche  necessarie  a   garantire
l'accessibilita', l'adattabilita' e la  visitabilita'  degli  edifici
privati  e  di  edilizia  residenziale   pubblica   sovvenzionata   e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 1° maggio 2023; 
  Vista l'intesa raggiunta in sede di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 7 giugno 2023, Rep. atti n. 70/CU; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  Sezione  del  25
luglio 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica  espressi  rispettivamente  in
data 27 settembre 2023 da parte della V Commissione bilancio  nonche'
in data 5 ottobre 2023 da parte della XII Commissione affari sociali,
e in data 20  settembre  2023  dalla  5ª  Commissione  programmazione
economica, bilancio nonche' in data 10 ottobre 2023 dalle Commissioni
riunite  1ª  Affari  costituzionali  e  10ª  Affari  sociali,  lavoro
pubblico e privato, previdenza sociale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 dicembre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per le disabilita', di concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle  politiche
sociali, della salute, delle imprese e del made in  Italy  e  per  la
pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Le disposizioni contenute  nel  presente  decreto  costituiscono
attuazione dell'articolo 2, comma  2,  lettera  e),  della  legge  22
dicembre 2021, n. 227, per garantire l'accessibilita' alle  pubbliche
amministrazioni  da   parte   delle   persone   con   disabilita'   e
l'uniformita' della tutela dei lavoratori con disabilita'  presso  le
pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro
piena inclusione, nel rispetto del diritto europeo  e  internazionale
in materia, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e alle  relative  norme  di  attuazione,  nonche'
all'articolo 9 della Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti
delle persone con disabilita', ratificata della legge 3  marzo  2009,
n. 18. 
  2. Ai fini del presente decreto, per accessibilita' deve intendersi
l'accesso e la fruibilita', su base di  eguaglianza  con  gli  altri,
dell'ambiente  fisico,  dei  servizi  pubblici,  compresi  i  servizi
elettronici e di emergenza, dell'informazione e della  comunicazione,
ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione  in
caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e  comprensibili,
anche  mediante  l'adozione  di  misure  specifiche  per   le   varie
disabilita' ovvero di meccanismi di assistenza o  predisposizione  di
accomodamenti ragionevoli. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              -  Si  riporta  l'art.  76  della  Costituzione   della
          Repubblica italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
          dicembre 1947, n. 298: 
                «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti». 
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - La legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed  esecuzione
          della Convenzione delle Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
          persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta  a
          New   York   il   13   dicembre    2006    e    istituzione
          dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle  persone
          con disabilita'), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
          marzo 2009, n. 61. 
              - Si riporta l'art. 14 della legge 23  agosto  1988  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi). - 1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il comma 2, lettera e) dell'art.  2  della
          legge 22 dicembre  2021,  n.  227  (Delega  al  Governo  in
          materia di disabilita') 
                «2. Il Governo si  attiene  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                  a) con riguardo  alle  definizioni  concernenti  la
          condizione di disabilita' e alla revisione, al  riordino  e
          alla semplificazione della normativa di settore: 
                    1) adozione di una definizione  di  "disabilita'"
          coerente  con  l'articolo  1,  secondo   paragrafo,   della
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', anche integrando la legge 5 febbraio 1992,
          n. 104,  e  introducendo  disposizioni  che  prevedano  una
          valutazione di  base  della  disabilita'  distinta  da  una
          successiva    valutazione     multidimensionale     fondata
          sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla  persona
          con disabilita' o da chi la  rappresenta,  previa  adeguata
          informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui puo'
          accedere, finalizzata  al  progetto  di  vita  individuale,
          personalizzato e partecipato di cui  alla  lettera  c)  del
          presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a
          tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere; 
                    2) adozione della Classificazione  internazionale
          del funzionamento,  della  disabilita'  e  della  salute  -
          International Classification of Functioning, Disability and
          Health (ICF), approvata dalla 54a Assemblea mondiale  della
          sanita' il  22  maggio  2001,  e  dei  correlati  strumenti
          tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione
          e dell'analisi del funzionamento, della disabilita' e della
          salute, congiuntamente alla  versione  adottata  in  Italia
          della Classificazione internazionale delle  malattie  (ICD)
          dell'Organizzazione mondiale della sanita' e a  ogni  altra
          eventuale scala di valutazione  disponibile  e  consolidata
          nella letteratura scientifica e nella pratica clinica; 
                    3) separazione dei percorsi  valutativi  previsti
          per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti  e
          da quelli previsti per i minori; 
                    4) adozione di una  definizione  di  "profilo  di
          funzionamento" coerente con l'ICF  e  con  le  disposizioni
          della Convenzione delle Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
          persone con disabilita' e che tenga conto dell'ICD; 
                    5) introduzione nella legge 5 febbraio  1992,  n.
          104,  della  definizione  di  "accomodamento  ragionevole",
          prevedendo adeguati strumenti di  tutela  coerenti  con  le
          disposizioni della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui
          diritti delle persone con disabilita'; 
                  b) con riguardo all'accertamento della  disabilita'
          e alla revisione dei suoi processi valutativi di base: 
                    1)   previsione   che,   in   conformita'    alle
          indicazioni  dell'ICF   e   tenuto   conto   dell'ICD,   la
          valutazione di base accerti, ai sensi dell'articolo 3 della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato in  coerenza
          con la Convenzione delle Nazioni Unite  sui  diritti  delle
          persone con disabilita', la condizione di disabilita' e  le
          necessita'  di  sostegno,  di  sostegno  intensivo   o   di
          restrizione della partecipazione della persona ai fini  dei
          correlati benefici o istituti; 
                    2)  al   fine   di   semplificare   gli   aspetti
          procedurali  e  organizzativi   in   modo   da   assicurare
          tempestivita',  efficienza,  trasparenza  e  tutela   della
          persona con disabilita', razionalizzazione  e  unificazione
          in un'unica procedura del processo valutativo  di  base  ai
          sensi  della  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   degli
          accertamenti  afferenti  all'invalidita'  civile  ai  sensi
          della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecita'  civile  ai
          sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della  legge  3
          aprile 2001, n. 138, alla sordita' civile  ai  sensi  della
          legge 26 maggio 1970, n. 381, alla  sordocecita'  ai  sensi
          della legge 24  giugno  2010,  n.  107,  delle  valutazioni
          propedeutiche   all'individuazione   degli    alunni    con
          disabilita' di cui all'articolo 1, comma 181,  lettera  c),
          numero  5),  della  legge   13   luglio   2015,   n.   107,
          all'accertamento della disabilita' ai fini  dell'inclusione
          lavorativa ai sensi della legge 12 marzo  1999,  n.  68,  e
          dell'articolo  1,  comma  1,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e  alla  concessione
          di assistenza protesica, sanitaria e  riabilitativa,  delle
          valutazioni utili alla  definizione  del  concetto  di  non
          autosufficienza e delle valutazioni  relative  al  possesso
          dei  requisiti  necessari  per  l'accesso  ad  agevolazioni
          fiscali, tributarie e relative alla  mobilita'  nonche'  di
          ogni altro  accertamento  dell'invalidita'  previsto  dalla
          normativa vigente, confermando e garantendo la specificita'
          e l'autonoma rilevanza di ciascuna forma di disabilita'; 
                    3)   previsione   che,   in   conformita'    alla
          definizione  di  disabilita'   e   in   coerenza   con   le
          classificazioni ICD e ICF, con decreto del  Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, con l'Autorita' politica delegata  in  materia  di
          disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, si provveda  al  progressivo  aggiornamento  delle
          definizioni, dei criteri e delle modalita' di  accertamento
          dell'invalidita' previsti dal decreto  del  Ministro  della
          sanita'  5  febbraio  1992,  pubblicato   nel   Supplemento
          ordinario n. 43  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  47  del  26
          febbraio 1992; 
                    4)  affidamento  a  un  unico  soggetto  pubblico
          dell'esclusiva  competenza  medico-legale  sulle  procedure
          valutative di cui al numero 2), garantendone  l'omogeneita'
          nel  territorio  nazionale  e  realizzando,  anche  a  fini
          deflativi del contenzioso giudiziario, una  semplificazione
          e   razionalizzazione   degli   aspetti    procedurali    e
          organizzativi  del  processo  valutativo  di  base,   anche
          prevedendo  procedimenti  semplificati  di  riesame  o   di
          rivalutazione,   in   modo   che   siano   assicurate    la
          tempestivita',  l'efficienza  e  la  trasparenza  e   siano
          riconosciute la tutela e la  rappresentanza  della  persona
          con disabilita',  in  tutte  le  fasi  della  procedura  di
          accertamento della condizione di disabilita', garantendo la
          partecipazione  delle  associazioni  di  categoria  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, della legge 15  ottobre  1990,  n.
          295; 
                    5)  previsione  di  un  efficace  e   trasparente
          sistema di  controlli  sull'adeguatezza  delle  prestazioni
          rese, garantendo l'interoperabilita' tra le banche di  dati
          gia'  esistenti,  prevedendo  anche  specifiche  situazioni
          comportanti l'irrivedibilita' nel tempo, fermi  restando  i
          casi di esonero gia' stabiliti dalla normativa vigente; 
                  c) con riguardo alla valutazione  multidimensionale
          della disabilita' e alla realizzazione del progetto di vita
          individuale, personalizzato e partecipato: 
                    1) prevedere modalita' di  coordinamento  tra  le
          amministrazioni   competenti   per   l'integrazione   della
          programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale; 
                    2) prevedere che la valutazione multidimensionale
          sia svolta attraverso l'istituzione e  l'organizzazione  di
          unita' di valutazione multidimensionale composte in modo da
          assicurare l'integrazione  degli  interventi  di  presa  in
          carico, di valutazione e di progettazione  da  parte  delle
          amministrazioni  competenti  in  ambito  sociosanitario   e
          socio-assistenziale, ferme  restando  le  prestazioni  gia'
          individuate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 12 gennaio 2017, concernente  la  definizione  dei
          livelli essenziali di  assistenza  nel  settore  sanitario,
          pubblicato  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017; 
                    3) prevedere che la valutazione multidimensionale
          sia svolta  tenendo  conto  delle  indicazioni  dell'ICF  e
          dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento  della
          persona, necessario alla predisposizione  del  progetto  di
          vita  individuale,  personalizzato  e  partecipato   e   al
          monitoraggio dei suoi  effetti  nel  tempo,  tenendo  conto
          delle differenti disabilita' nell'ambito della valutazione; 
                    4) prevedere che la valutazione multidimensionale
          assicuri, sulla base di un  approccio  multidisciplinare  e
          con la partecipazione della persona con  disabilita'  e  di
          chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto  di  vita
          individuale,  personalizzato  e   partecipato,   il   quale
          individui i sostegni e gli  accomodamenti  ragionevoli  che
          garantiscano l'effettivo  godimento  dei  diritti  e  delle
          liberta'  fondamentali,  tra   cui   la   possibilita'   di
          scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio  luogo
          di  residenza  e  un'adeguata  soluzione  abitativa,  anche
          promuovendo il diritto alla domiciliarita' delle cure e dei
          sostegni socio-assistenziali; 
                    5) prevedere che il progetto di vita individuale,
          personalizzato e partecipato sia diretto a  realizzare  gli
          obiettivi della persona  con  disabilita'  secondo  i  suoi
          desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone
          le condizioni personali e di salute nonche' la qualita'  di
          vita nei suoi vari ambiti, individuando  le  barriere  e  i
          facilitatori  che  incidono  sui   contesti   di   vita   e
          rispettando  i   principi   al   riguardo   sanciti   dalla
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', indicando gli  strumenti,  le  risorse,  i
          servizi,  le  misure,  gli  accomodamenti  ragionevoli  che
          devono essere adottati per la realizzazione del progetto  e
          che  sono  necessari  a  compensare  le  limitazioni   alle
          attivita' e a favorire la partecipazione della persona  con
          disabilita' nei diversi ambiti della  vita  e  nei  diversi
          contesti  di  riferimento,  compresi  quelli  lavorativi  e
          scolastici nonche' quelli culturali e sportivi, e  in  ogni
          altro contesto di inclusione sociale; 
                    6)  assicurare  l'adozione  degli   accomodamenti
          ragionevoli    necessari    a    consentire     l'effettiva
          individuazione    ed     espressione     della     volonta'
          dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e
          dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla  persona
          con disabilita', anche quando sia soggetta a una misura  di
          protezione giuridica o  abbia  necessita'  di  sostegni  ad
          altissima  intensita',   la   piena   partecipazione   alla
          valutazione   multidimensionale,    all'elaborazione    del
          progetto di vita individuale, personalizzato e  partecipato
          e  all'attuazione  dello  stesso  con  modalita'  tali   da
          garantire la soddisfazione della persona interessata; 
                    7)   prevedere   che   sia   garantita   comunque
          l'attuazione   del   progetto    di    vita    individuale,
          personalizzato  e  partecipato,  al  variare  del  contesto
          territoriale e  di  vita  della  persona  con  disabilita',
          mediante le  risorse  umane  e  strumentali  di  rispettiva
          competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della
          normativa vigente; 
                    8) assicurare che, su richiesta della persona con
          disabilita' o di chi  la  rappresenta,  l'elaborazione  del
          progetto di vita individuale, personalizzato e  partecipato
          coinvolga attivamente anche gli  enti  del  Terzo  settore,
          attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai
          sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo  settore,
          di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
                    9)   prevedere   che   nel   progetto   di   vita
          individuale,  personalizzato  e  partecipato  sia  indicato
          l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche,
          strumentali ed economiche, pubbliche e private,  attivabili
          anche in seno alla comunita' territoriale e al sistema  dei
          supporti informali, volte a  dare  attuazione  al  progetto
          medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in  tutto  o
          in  parte,  possa  essere  autogestito,  con   obbligo   di
          rendicontazione secondo criteri  predefiniti  nel  progetto
          stesso; 
                    10) prevedere che, nell'ambito  del  progetto  di
          vita  individuale,  personalizzato  e  partecipato,   siano
          individuati tutti i sostegni  e  gli  interventi  idonei  e
          pertinenti a garantire il superamento delle  condizioni  di
          emarginazione e il godimento, su base  di  eguaglianza  con
          gli altri, dei diritti e delle liberta' fondamentali e  che
          la  loro  attuazione   sia   garantita   anche   attraverso
          l'accomodamento ragionevole di  cui  all'articolo  2  della
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita'; 
                    11)  prevedere   che   nel   progetto   di   vita
          individuale, personalizzato e partecipato siano individuate
          figure  professionali  aventi  il  compito  di  curare   la
          realizzazione  del  progetto,  monitorarne  l'attuazione  e
          assicurare il confronto con la persona  con  disabilita'  e
          con i suoi referenti familiari, ferma  restandola  facolta'
          di autogestione del progetto da  parte  della  persona  con
          disabilita'; 
                    12) prevedere che, nell'ambito  del  progetto  di
          vita individuale, personalizzato e partecipato  diretto  ad
          assicurare  l'inclusione  e  la   partecipazione   sociale,
          compreso l'esercizio dei diritti  all'affettivita'  e  alla
          socialita', possano essere individuati sostegni  e  servizi
          per  l'abitare  in  autonomia  e  modelli   di   assistenza
          personale autogestita che supportino la  vita  indipendente
          delle persone con disabilita' in eta'  adulta,  favorendone
          la       deistituzionalizzazione       e       prevenendone
          l'istituzionalizzazione,  come  previsto  dall'articolo   8
          della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  e  dall'articolo  19
          della Convenzione delle Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
          persone  con  disabilita',  anche   mediante   l'attuazione
          coordinata dei progetti delle missioni 5 e  6  del  PNRR  e
          attraverso le misure previste dalla legge 22  giugno  2016,
          n. 112; 
                    13) prevedere eventuali  forme  di  finanziamento
          aggiuntivo  per  le  finalita'  di  cui  al  numero  12)  e
          meccanismi  di  riconversione  delle  risorse   attualmente
          destinate all'assistenza nell'ambito di istituti  a  favore
          dei servizi di supporto alla  domiciliarita'  e  alla  vita
          indipendente; 
                  d) con riguardo all'informatizzazione dei  processi
          valutativi e di archiviazione, istituire, nell'ambito degli
          interventi previsti  nel  PNRR,  piattaforme  informatiche,
          accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004,
          n. 4, e intero-perabili con quelle esistenti alla  data  di
          entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi,  che,   nel
          rispetto  del  principio  della   riservatezza   dei   dati
          personali,   coadiuvino    i    processi    valutativi    e
          l'elaborazione   dei   progetti   di   vita    individuali,
          personalizzati e partecipati, consentano  la  consultazione
          delle certificazioni e  delle  informazioni  riguardanti  i
          benefici economici, previdenziali  e  assistenziali  e  gli
          interventi di assistenza sociosanitaria che  spettano  alla
          persona   con   disabilita',   garantendo    comunque    la
          semplificazione delle condizioni di esercizio  dei  diritti
          delle  persone  con  disabilita'  e  la   possibilita'   di
          effettuare controlli, e contengano  anche  le  informazioni
          relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o
          alle persone che hanno cura della persona con disabilita'; 
                  e) con riguardo alla riqualificazione  dei  servizi
          pubblici in materia di inclusione e  accessibilita',  fermi
          restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente: 
                    1) prevedere che presso ciascuna  amministrazione
          possa essere individuata una figura  dirigenziale  preposta
          alla programmazione strategica della piena  accessibilita',
          fisica e digitale, delle  amministrazioni  da  parte  delle
          persone con disabilita', nell'ambito del piano integrato di
          attivita' e organizzazione  previsto  dall'articolo  6  del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
                    2) prevedere la partecipazione dei rappresentanti
          delle   associazioni   delle   persone   con    disabilita'
          maggiormente rappresentative alla formazione della  sezione
          del piano relativa alla programmazione strategica di cui al
          numero 1); 
                    3) introdurre, anche  al  fine  di  una  corretta
          allocazione   delle   risorse,   tra   gli   obiettivi   di
          produttivita' delle amministrazioni, di cui all'articolo  5
          del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  quelli
          specificamente  volti  a  rendere  effettive   l'inclusione
          sociale e le possibilita'  di  accesso  delle  persone  con
          disabilita'; 
                    4)   prevedere   che   i   rappresentanti   delle
          associazioni  delle   persone   con   disabilita'   possano
          presentare osservazioni sui documenti di  cui  all'articolo
          10, comma 1, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.
          150,   relativamente   ai   profili   che   riguardano   le
          possibilita'  di  accesso  e  l'inclusione  sociale   delle
          persone con disabilita'; 
                    5) prevedere  che  il  rispetto  degli  obiettivi
          derivanti  dalla  programmazione  strategica  della   piena
          accessibilita', fisica e digitale, delle amministrazioni da
          parte delle persone con disabilita' sia  inserito  tra  gli
          obiettivi  da  valutare  ai  fini  della  performance   del
          personale dirigenziale; 
                    6) prevedere la nomina, da parte  dei  datori  di
          lavoro  pubblici,  di  un  responsabile  del  processo   di
          inserimento delle persone con disabilita' nell'ambiente  di
          lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al
          fine  di  garantire  l'accomodamento  ragionevole  di   cui
          all'articolo 3, comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  9
          luglio 2003, n. 216; 
                    7) prevedere l'obbligo, per i  concessionari  dei
          pubblici servizi, di indicare nella  carta  dei  servizi  i
          livelli di qualita' del  servizio  erogato  che  assicurino
          alle persone  con  disabilita'  l'effettiva  accessibilita'
          delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi
          della normativa vigente; 
                    8) estendere il ricorso  per  l'efficienza  delle
          amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di
          cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.  198,  alla
          mancata  attuazione  o  alla  violazione  dei  livelli   di
          qualita' dei servizi essenziali per l'inclusione sociale  e
          la possibilita' di accesso delle  persone  con  disabilita'
          oppure degli obblighi previsti dalla normativa  vigente  in
          materia; 
                  f)  con  riguardo  all'istituzione  di  un  Garante
          nazionale delle disabilita': 
                    1)   istituire   il   Garante   nazionale   delle
          disabilita',  quale  organo  di   natura   indipendente   e
          collegiale, competente per la tutela e  la  promozione  dei
          diritti delle persone con disabilita'; 
                    2) definire le competenze, i poteri, i  requisiti
          e la struttura organizzativa del  Garante,  disciplinandone
          le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni: 
                    2.1)  raccogliere  segnalazioni  da  persone  con
          disabilita' che denuncino discriminazioni o violazioni  dei
          propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro
          di contatto a cio' dedicato; 
                    2.2) vigilare sul rispetto dei  diritti  e  sulla
          conformita'  alle  norme  e  ai  principi  stabiliti  dalla
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita',  dalla  Costituzione,  dalle  leggi  dello
          Stato e dai regolamenti; 
                    2.3) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di
          segnalazione, sull'esistenza di fenomeni  discriminatori  e
          richiedere  alle  amministrazioni  e  ai  concessionari  di
          pubblici servizi le informazioni e  i  documenti  necessari
          allo svolgimento delle funzioni di sua competenza; 
                    2.4)  formulare  raccomandazioni  e  pareri  alle
          amministrazioni e  ai  concessionari  pubblici  interessati
          sulle  segnalazioni  raccolte,   anche   in   relazione   a
          specifiche situazioni e  nei  confronti  di  singoli  enti,
          sollecitando   o   proponendo    interventi,    misure    o
          accomodamenti ragionevoli idonei a superare  le  criticita'
          riscontrate; 
                    2.5) promuovere  una  cultura  del  rispetto  dei
          diritti delle persone con disabilita'  attraverso  campagne
          di sensibilizzazione e comunicazione e progetti  di  azioni
          positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche,  in
          collaborazione  con  le  amministrazioni   competenti   per
          materia; 
                    2.6)  trasmettere   annualmente   una   relazione
          sull'attivita' svolta alle Camere nonche' al Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  ovvero   all'Autorita'   politica
          delegata in materia di disabilita'; 
                  g) 
                  h)  con  riguardo  alle   disposizioni   finali   e
          transitorie: 
                    1)  coordinare  le  disposizioni  introdotte  dai
          decreti legislativi di cui all'articolo 1 con quelle ancora
          vigenti, comprese  quelle  relative  agli  incentivi  e  ai
          sussidi di natura economica e ai  relativi  fondi,  facendo
          salvi le  prestazioni,  i  servizi,  le  agevolazioni  e  i
          trasferimenti  monetari  gia'  erogati   ai   sensi   della
          normativa vigente in  materia  di  invalidita'  civile,  di
          cecita' civile, di sordita'  civile  e  di  sordocecita'  e
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con  riferimento
          alla   nuova   tabella   indicativa    delle    percentuali
          d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, di
          cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio  1992,
          pubblicato nel Supplemento ordinario n.  43  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  47  del  26  febbraio  1992,  al   fine   di
          salvaguardare i diritti gia' acquisiti; 
                    2) definire, anche avvalendosi del supporto della
          Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard  di  cui
          all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,  n.
          208, le procedure volte  alla  determinazione  dei  livelli
          essenziali delle  prestazioni,  di  cui  all'articolo  117,
          secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo
          alle prestazioni in favore delle persone  con  disabilita',
          con  l'individuazione  di  una  disciplina   di   carattere
          transitorio, nelle  more  dell'effettiva  applicazione  dei
          livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e
          garantire   obiettivi   di   servizio,    promuovendo    la
          collaborazione  tra  i  soggetti  pubblici  e  i   privati,
          compresi gli enti operanti nel Terzo settore.» 
              - Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro
          per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti  delle
          persone handicappate», e' pubblicata nella Gazzetta Uff. 17
          febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              - La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norma per il
          diritto  al  lavoro  dei  disabili»  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          recante: «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - La legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: «Disposizioni
          per favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in
          particolare, delle persone con disabilita'  agli  strumenti
          informatici», e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          gennaio 2004, n. 13. 
              - Il decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
          recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009,  n.  15,  in
          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
          ottobre 2009, n. 254, S.O. 
              - Il decreto legislativo  20  dicembre  2009,  n.  198,
          recante: «Attuazione dell'articolo 4 della  legge  4  marzo
          2009, n. 15, in materia di ricorso per  l'efficienza  delle
          amministrazioni e dei concessionari di  servizi  pubblici»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n.
          303. 
              - Il decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80  convertito
          dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti
          per il rafforzamento della capacita'  amministrativa  delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza della giustizia», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 giugno 2021, n. 136. 
              - Si riporta il comma 5 dell'articolo 1 della legge  24
          febbraio  2023,  n.   14   (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.  198,
          recante  disposizioni  urgenti  in   materia   di   termini
          legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di  deleghe
          legislative): 
                «5. All'articolo 1, comma 1, della legge 22  dicembre
          2021, n. 227, le parole: "entro venti mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "entro il 15 marzo 2024". 
              - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
          1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a  garantire
          l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita'  degli
          edifici  privati  e  di  edilizia   residenziale   pubblica
          sovvenzionata  e  agevolata,  ai  fini  del  superamento  e
          dell'eliminazione  delle   barriere   architettoniche)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1989,  n.  47
          S.O. 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'articolo 2, comma 2, lettera e) della legge  22
          dicembre 2021, n. 227, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 117 della Costituzione. 
                «Art. 117.  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
                Lo Stato ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                  n) norme generali sull'istruzione; 
                  o) previdenza sociale; 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale; 
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali. 
                Sono  materie  di  legislazione  concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
                Spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
                Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
                La potesta' regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
                Le  leggi  regionali  rimuovono  ogni  ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
                La legge regionale ratifica le intese  della  Regione
          con altre Regioni per il migliore esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
                Nelle materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.» 
              - Per la legge 3 marzo 2009, n. 18, si veda nelle  note
          alle premesse.